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Testo di legge
Fedlex ↗
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti: 1. la tenuta del registro di commercio e l’alta vigilanza; 2. la notificazione, l’iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione; 3. il contenuto delle iscrizioni; 4. i documenti giustificativi e la loro verifica; 5. la pubblicità e gli effetti; 6. l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione; 7. la cooperazione e l’obbligo di informare; 8. l’uso del numero d’assicurato AVS e del numero personale; 9. le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone; 10. le modalità della trasmissione per via elettronica; 11. le procedure.
Uebersicht
Art. 943 OR — Art. 943 OR