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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.

2Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.

3Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 628 ; FF 2019 4321 ).

Uebersicht

Art. 942 OR — Art. 942 OR