1Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
2Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: 1. la base di calcolo degli emolumenti; 2. la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; 3. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; 4. l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti; 5. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; 6. la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.
3Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.
Uebersicht
Art. 941 OR — Art. 941 OR