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Testo di legge
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1Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti.

2La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto.

1Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.

2Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo.

1Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

2Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi.

3Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

1Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

2Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.

3Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329 g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019 ( RU 2020 4689 ; FF 2019 2815 3191 ). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17  mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 680 ; FF 2022 2515 , 2742 ). Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un’azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: 1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; 3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

1Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

2Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo. Nuovo testo giusta l’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).

1Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.

2Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

3Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: a. i motivi del licenziamento collettivo; b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; c. il numero dei lavoratori abitualmente occupati; d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

4Il datore di lavoro trasmette all’ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

1Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.

2La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l’articolo 335 f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

3L’ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.

4Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all’ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

1Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

2Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza dell’azienda.

1Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se: a. occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e b. intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.

2I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.

3Il datore di lavoro intavola trattative: a. se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato; b. con i rappresentanti dei lavoratori; o c. direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.

4Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.

1Qualora le parti non riescano ad accordarsi su un piano sociale, si istituisce un tribunale arbitrale.

2Il tribunale arbitrale stabilisce un piano sociale mediante lodo vincolante. Le disposizioni sul piano sociale (art. 335 h –335 j ) non si applicano ai licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria conclusa con un concordato.

Uebersicht

Art. 335 OR — Art. 335 OR