Testo di legge
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La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.

Panoramica

L'art. 73 Cost. sancisce il principio dello sviluppo sostenibile nella Costituzione federale. La disposizione obbliga Confederazione e Cantoni a perseguire un rapporto equilibrato tra utilizzo e conservazione della natura. In tal senso, lo sfruttamento della natura non deve superare la sua capacità di rigenerazione (Griffel, BSK BV, art. 73 n. 5).

Interessate sono tutte le autorità statali nelle decisioni con impatti ambientali. I privati non possono richiamarsi direttamente all'art. 73 Cost., poiché la norma ha carattere programmatico e non conferisce diritti diretti (Biaggini, BV Kommentar, art. 73 n. 3). L'attuazione pratica avviene tramite leggi speciali come la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 1 LPAmb) o la legge sulla pianificazione del territorio (art. 1 LPT).

Il principio di sostenibilità agisce come criterio interpretativo per tutte le decisioni statali. In caso di conflitti d'interesse tra economia e ambiente, le autorità devono trovare un equilibrio sostenibile. Il Tribunale federale ha applicato questo principio ad esempio nel caso del parco eolico Grenchenberg: l'energia eolica è stata autorizzata, ma con condizioni per la protezione delle specie di uccelli minacciate (BGE 148 II 36). In questo modo si promuove l'energia rinnovabile senza distruggere la natura.

Nella giurisprudenza l'art. 73 Cost. si concretizza in diversi ambiti: il Tribunale federale ha qualificato un'iniziativa comunale per il riscaldamento rinnovabile come attuazione del principio di sostenibilità (BGE 149 I 291). In caso di rumore aereo o estrazione di ghiaia devono essere considerate anche le conseguenze ambientali a lungo termine.

Il principio tuttavia non è giustiziabile nel senso di diritti individuali azionabili. Rimane controverso se i limiti ecologici valgano in modo assoluto o possano essere soppesati contro vantaggi economici (sostenibilità forte versus debole secondo Griffel, BSK BV, art. 73 n. 5 versus interpretazioni vicine all'economia).