Testo di legge
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1La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.

2La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.

Art. 52 Cost.

Panoramica

L'articolo 52 della Costituzione federale disciplina la garanzia federale dell'ordinamento cantonale. Questa disposizione obbliga la Confederazione a proteggere l'«ordinamento costituzionale» dei Cantoni e la autorizza ad intervenire quando un Cantone non può più mantenere da solo il proprio ordinamento.

Che cos'è l'ordinamento costituzionale? Secondo la dottrina dominante (Belser/Massüger, BSK BV, Art. 52 n. 7) esso comprende tutto il diritto costituzionale cantonale che è stato garantito dall'Assemblea federale. Ciò va ben oltre il semplice ordine pubblico. Un'opinione minoritaria (Schweizer/Müller) sottolinea invece primariamente l'autonomia costituzionale cantonale.

Chi è interessato? Tutti i 26 Cantoni sono sottoposti a questa garanzia federale. Possono rivolgersi alla Confederazione in caso di gravi turbative dell'ordinamento oppure devono tollerare il suo intervento.

Quando può intervenire la Confederazione? Un intervento federale secondo il capoverso 2 è possibile solo se sono adempiute tre condizioni: l'ordinamento deve essere turbato o minacciato, il Cantone non può aiutarsi da solo e altri Cantoni non possono fornire aiuto sufficiente (principio di sussidiarietà).

Quali conseguenze ha la disposizione? Praticamente l'articolo 52 Cost. agisce oggi principalmente in modo preventivo. Veri interventi federali non si sono più verificati dal 1890 (Messaggio Cost., FF 1997 I 286). Invece la vigilanza federale avviene attraverso i mezzi di ricorso ordinari, come mostra il Tribunale federale (DTF 133 I 206): atti cantonali contrari alla Costituzione vengono abrogati direttamente dal Tribunale federale.

Esempio concreto: Se un Cantone non riuscisse più a determinare i propri organi statali - per esempio a causa di blocchi politici durevoli o violenza - il Consiglio federale potrebbe, dopo avvertimento e aiuto infruttuoso da parte di Cantoni vicini, decidere un intervento. Potrebbe inviare commissari federali o in casi estremi impiegare mezzi militari.

La disposizione incarna la tensione tra autonomia cantonale e stabilità dello Stato complessivo nello Stato federale.