1L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
3La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.
Art. 50 Cost.
#Panoramica
L'art. 50 Cost. disciplina il rapporto tra Confederazione e Comuni in Svizzera. La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2000 e ha introdotto per la prima volta una menzione costituzionale esplicita dei Comuni (FF 1997 I 1, 203 sg.). La norma ha tre scopi: garantisce l'autonomia comunale, obbliga la Confederazione a considerare gli effetti del proprio operato sui Comuni e richiede un'attenzione particolare per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
Autonomia comunale significa che i Comuni possono decidere autonomamente in determinati ambiti. Il diritto cantonale stabilisce i settori in cui i Comuni sono autonomi. Ambiti tipici sono le autorizzazioni edilizie, le naturalizzazioni o l'organizzazione del traffico locale. Esempio: un Comune può decidere autonomamente se approvare una domanda di costruzione per una casa unifamiliare, purché rispetti le leggi cantonali e federali.
La garanzia federale era controversa in dottrina. Mentre Saladin considerava l'autonomia comunale già sotto la vecchia Costituzione come un principio, la dottrina dominante la riteneva solo un istituto cantonale (Meyer, BSK BV, art. 50 n. 6). Oggi sussiste controversia sul fatto che l'art. 50 cpv. 1 Cost. abbia solo significato dichiarativo o rafforzi la protezione (Meyer, BSK BV, art. 50 n. 11).
Obbligo di considerazione significa: la Confederazione deve valutare, nell'emanazione di leggi e altre misure, come queste si ripercuotano sui Comuni. Esempio: nell'emanazione di una nuova legge ambientale, la Confederazione deve verificare quali costi e compiti ne derivino per i Comuni.
Attenzione particolare va oltre la mera considerazione. Le città, gli agglomerati e le regioni di montagna hanno problemi specifici: le città lottano contro il traffico e il rumore, le regioni di montagna contro l'emigrazione e le difficoltà infrastrutturali. La Confederazione deve considerare attivamente queste sfide nel proprio operato.
I diritti dei Comuni possono essere fatti valere davanti al Tribunale federale. Il Tribunale federale verifica però solo se le autorità cantonali o federali hanno agito arbitrariamente. La giurisprudenza mostra: l'autonomia comunale protegge particolarmente nella pianificazione del territorio (BGE 136 I 265), nel diritto di cittadinanza (BGE 139 I 169) e negli appalti pubblici (BGE 143 II 553).
Art. 50 Cost. — Autonomia comunale
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'autonomia comunale non era espressamente sancita nella Costituzione federale del 1874. Il Tribunale federale la qualificava costantemente come istituto del diritto cantonale, privo di garanzia a livello costituzionale federale (cfr. DTF 131 I 91 consid. 2: «I Comuni e la loro autonomia non erano menzionati nella vecchia Costituzione federale»). Con la revisione totale della Costituzione federale del 1999, l'art. 50 Cost. — denominato nel progetto preliminare art. 41 AP 96 — è stato introdotto come nuova disposizione. Il messaggio del Consiglio federale (FF 1997 I 488 segg.) precisava che lo scopo della norma era di garantire la posizione dei Comuni nello Stato federale e di lasciare ai Cantoni la determinazione della loro organizzazione e dell'ampiezza dell'autonomia. Il Consiglio federale rinunciò deliberatamente a una garanzia federale diretta dell'autonomia comunale; la formulazione concisa intendeva lasciare ai Cantoni il massimo margine di manovra (FF 1997 I 521).
N. 2 Le deliberazioni parlamentari furono particolarmente controverse riguardo ai capoversi 2 e 3. In seno al Consiglio degli Stati, il relatore di commissione Aeby Pierre (S, FR) presentò il testo della commissione, mentre Uhlmann Hans (V, TG) propose la soppressione del capoverso 2 sostenendo che una menzione separata delle città e degli agglomerati avrebbe creato «Comuni di seconda classe». Il consigliere federale Leuenberger Moritz difese l'inclusione degli agglomerati rilevando che tra il 70 e l'80 per cento della popolazione viveva ormai in agglomerati. Rhinow René (R, BL) mise in guardia contro l'annacquamento del compromesso e sottolineò: «Chiedo ora a tutti coloro che non abitano negli agglomerati urbani di tenere presente che quest'altra Svizzera esiste e che vuole essere menzionata anche nella Costituzione.» (BU 1998 CS Supplemento). L'accordo sul testo attuale — con la menzione congiunta di città, agglomerati e regioni montane nel capoverso 3 — si deve in misura determinante a una proposta di mediazione di Loretan Willy (R, AG).
N. 3 In seno al Consiglio nazionale, la minoranza Schlüer Ulrich (V, ZH) propose la soppressione del capoverso 3, mettendo in guardia contro nuovi canali di sussidi. Gysin Remo (S, BS) replicò: «I centri regionali richiedono non solo una cooperazione intracantonale, ma anche intercantonale e in parte anche internazionale.» (BU 1998 CN Supplemento). Il consigliere federale Koller Arnold invitò alla prudenza riguardo a un obbligo cantonale nei confronti delle città: «Non è ammissibile che la Confederazione interferisca senza necessità nell'autonomia organizzativa dei Cantoni.» La conferenza di conciliazione approvò il testo attuale; entrambe le Camere adottarono la disposizione nella votazione finale del 18 dicembre 1998.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 50 Cost. si trova nel capitolo 4 del titolo 2 («Confederazione e Cantoni»), che disciplina i rapporti tra Confederazione e Cantoni (art. 44–53 Cost.). La disposizione costituisce una garanzia istituzionale sui generis: essa garantisce l'autonomia comunale in quanto tale, ma non ne fissa il contenuto a livello di diritto federale, bensì rinvia al diritto cantonale. Non si tratta di una norma competenziale nel senso usuale (→ art. 54 segg. Cost.) e non fonda diritti soggettivi dei singoli; tuttavia i Comuni possono fondare su di essa un ricorso (→ art. 189 cpv. 1 lett. e Cost.). I privati possono invocare l'autonomia comunale nella misura in cui questa garanzia può ripercuotersi sulla loro situazione giuridica o di fatto (DTF 141 I 36 consid. 1.2.4).
N. 5 La norma è strutturata su tre livelli: il capoverso 1 contiene la garanzia dell'autonomia vera e propria, con rinvio al diritto cantonale; il capoverso 2 fonda un obbligo di considerazione della Confederazione nei confronti dei Comuni (non dei Cantoni); il capoverso 3 specifica tale obbligo per le città, gli agglomerati e le regioni montane. Il rapporto tra i tre capoversi non è continuo: il capoverso 1 è direttamente applicabile e giustiziabile; i capoversi 2 e 3 hanno carattere di direttive per la Confederazione, ma non fondano diritti soggettivi azionabili dei Comuni nei confronti della Confederazione. ↔ art. 3 Cost. (sovranità cantonale), → art. 5 Cost. (principio dello Stato di diritto), → art. 36 Cost. (proporzionalità), → art. 189 cpv. 1 lett. e Cost. (giustiziabilità).
#3. Contenuto della norma
3.1 Capoverso 1: garanzia dell'autonomia comunale
N. 6 L'art. 50 cpv. 1 Cost. garantisce l'autonomia comunale «nei limiti del diritto cantonale». Ciò significa che la portata dell'autonomia è determinata integralmente dal diritto costituzionale e legislativo cantonale. Il diritto costituzionale federale garantisce l'autonomia solo nel principio; il suo contenuto nel singolo settore deriva unicamente dal diritto cantonale applicabile. Ne consegue che, se il diritto cantonale non attribuisce a un Comune alcuna libertà decisionale propria in un determinato settore, non esiste nemmeno un settore di autonomia tutelato dalla Costituzione federale (DTF 128 I 3 consid. 2a; DTF 131 I 91 consid. 2).
N. 7 Secondo giurisprudenza costante, i Comuni sono autonomi in un settore quando il diritto cantonale non lo disciplina in modo esaustivo, ma lo rimette integralmente o parzialmente al Comune per la sua regolamentazione, attribuendogli una libertà decisionale relativamente ampia. Il settore di autonomia tutelato può riguardare la facoltà di emanare o applicare proprie normative comunali, oppure un corrispondente margine di apprezzamento nell'applicazione del diritto cantonale o federale. La tutela dell'autonomia comunale presuppone che essa sussista non in un intero ambito di competenze, bensì unicamente nel settore controverso (DTF 141 I 36 consid. 5.3; DTF 145 I 52 consid. 3.1; DTF 128 I 3 consid. 2a).
N. 8 Laddove sussiste l'autonomia comunale, l'art. 50 cpv. 1 Cost. protegge in particolare da situazioni in cui le istanze cantonali di ricorso non rispettano il margine di valutazione e di apprezzamento delle autorità comunali e sostituiscono la propria valutazione a quella del Comune (DTF 138 I 143 consid. 3.2). L'istanza cantonale di ricorso viola l'autonomia comunale quando eccede un margine di valutazione che rientra nell'ambito dell'autonomia comunale — anche nell'ambito di un controllo dell'adeguatezza formalmente completo (DTF 145 I 52 consid. 3.6).
N. 9 L'art. 50 cpv. 1 Cost. non contiene una garanzia dell'esistenza dei singoli Comuni. Le autorità cantonali sono in linea di principio autorizzate a procedere a fusioni coatte di Comuni, purché vi sia una base legale, l'operazione risponda a un interesse pubblico e sia proporzionata. Il Comune ricorrente può far valere, nell'ambito del ricorso per autonomia, che i presupposti legali di una fusione coatta non sono adempiuti o che la misura è sproporzionata (DTF 131 I 91 consid. 2, 3.3).
N. 10 Il potere cognitivo del Tribunale federale nei ricorsi per autonomia comunale si fonda sull'art. 95 LTF: il diritto federale e i diritti costituzionali cantonali — tra cui rientra l'autonomia comunale — sono esaminati liberamente; il diritto legislativo cantonale ordinario è esaminato solo sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 141 I 36 consid. 5.4; DTF 136 I 395 consid. 2).
3.2 Capoverso 2: obbligo di considerazione della Confederazione
N. 11 Il capoverso 2 obbliga la Confederazione — non i Cantoni — a tenere conto delle possibili ripercussioni del suo agire sui Comuni. L'«agire della Confederazione» comprende la legislazione, l'esecuzione e l'amministrazione. La norma è concepita come precetto di ottimizzazione: la Confederazione deve integrare gli interessi comunali nelle proprie ponderazioni, ma può discostarsene per motivi oggettivi. Si tratta di un obbligo oggettivo senza corrispondente diritto soggettivo dei Comuni nei confronti della Confederazione. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto federale svizzero, 10a ed. 2020, N 1202, qualificano il capoverso 2 come direttiva priva di immediata giustiziabilità nei confronti della Confederazione.
3.3 Capoverso 3: situazione particolare delle città, degli agglomerati e delle regioni montane
N. 12 Il capoverso 3 concretizza l'obbligo di considerazione per tre tipologie di Comuni di rilevanza superiore: città, agglomerati e regioni montane. Questa elencazione è il risultato del compromesso parlamentare (→ N. 2–3): città e agglomerati rispecchiano la «Svizzera urbana», le regioni montane le zone d'altitudine scarsamente popolate. La menzione di entrambe le tipologie di Comuni intendeva evitare che l'un gruppo apparisse privilegiato rispetto all'altro («norma negativa», BU 1998 CS Supplemento, votazione Schmid Carlo).
N. 13 «Tenere conto» ai sensi del capoverso 3 non è ulteriormente precisato nel contenuto. La Confederazione è tenuta, nell'attività normativa, a considerare le sfide specifiche di queste tipologie di Comuni — gli oneri di centro delle città, le interdipendenze intercomunali degli agglomerati, le condizioni strutturalmente deboli delle regioni montane. Rhinow/Schefer/Uebersax, Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, N 3157, ravvisano nel capoverso 3 essenzialmente una norma programmatica a carattere politico, che rimane tributaria di una legislazione federale specifica (cfr. in particolare LPN, LPT, programmi Interreg).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 La violazione dell'art. 50 cpv. 1 Cost. può essere impugnata dai Comuni con ricorso per autonomia al Tribunale federale (art. 89 cpv. 2 lett. c LTF). Presupposto è che il Comune sia toccato dalla decisione impugnata nella sua qualità di titolare di potestà pubblica; se nel settore in questione gli compete effettivamente l'autonomia è una questione di merito e non di ricevibilità (DTF 128 I 3 consid. 1c). Anche i privati possono invocare l'autonomia comunale nella misura in cui la garanzia può ripercuotersi sulla loro situazione giuridica o di fatto (DTF 141 I 36 consid. 1.2.4).
N. 15 Se il Tribunale federale accerta una violazione dell'autonomia comunale, annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, qualora quest'ultima non abbia rispettato il margine di apprezzamento spettante al Comune (DTF 138 I 143 consid. 4.4–4.5). In casi eccezionali il Tribunale federale decide con pronuncia riformatoria.
N. 16 La violazione dell'art. 50 cpv. 2 e 3 Cost. non fonda, secondo l'opinione dominante, una posizione giuridica azionabile giudizialmente dai Comuni nei confronti della Confederazione. Questi capoversi spiegano i loro effetti principalmente nel processo politico e come direttiva interpretativa del diritto federale. Un effetto indiretto si produce nella misura in cui le leggi federali che ignorano il capoverso 2 possono essere verificate alla luce del capoverso 1 sotto il profilo della loro proporzionalità.
#5. Questioni controverse
N. 17 Rapporto tra l'art. 50 cpv. 1 Cost. e un'eventuale garanzia costituzionale federale dell'esistenza: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1196 seg., sostengono che la norma tuteli solo l'autonomia, non l'esistenza. Il Tribunale federale ha confermato questa posizione (DTF 131 I 91 consid. 2). Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3150, rilevano tuttavia che la dissoluzione incondizionata di tutti i Comuni di un Cantone priverebbe in definitiva di sostanza l'oggetto tutelato dalla norma — l'autonomia comunale come istituto — violando così l'art. 50 cpv. 1 Cost. La questione è praticamente rilevante per i Cantoni che praticano una politica aggressiva di fusioni.
N. 18 Potere cognitivo dei tribunali cantonali rispetto alle decisioni discrezionali comunali: Schindler, Benjamin, «Die Gemeindeautonomie als Hindernis für einen wirksamen Rechtsschutz», Scritti in onore di Jaag 2012, p. 149 segg., e Griffel, Alain, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 2012, p. 182, criticano che la formula del Tribunale federale — i tribunali cantonali possono intervenire solo quando la decisione di qualificazione dell'autorità comunale non sia più sostenibile sul piano oggettivo — equivalga a un controllo dell'arbitrio e pregiudichi la tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 29a Cost. Il Tribunale federale ha parzialmente recepito questa critica nella DTF 145 I 52 consid. 3.6 e ha precisato: i tribunali cantonali non possono intervenire soltanto in caso di arbitrio, ma devono esercitare moderazione quando si tratta di valutare questioni relative alle condizioni locali, che l'autorità comunale conosce meglio. Un'autorità comunale eccede il proprio margine anche quando si lascia guidare da considerazioni estranee alla materia oppure viola il principio della parità di trattamento o della proporzionalità.
N. 19 Giustiziabilità del capoverso 2: Müller/Schefer, Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, p. 729, ritengono che il capoverso 2 contenga una direttiva vincolante che va al di là di una mera norma programmatica. Per contro, Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3157, escludono la giustiziabilità giudiziale del capoverso 2 nei confronti della Confederazione, in quanto manca un diritto soggettivo dei Comuni. Nella prassi il Tribunale federale non ha finora applicato il capoverso 2 come parametro autonomo di controllo; il capoverso 1 rimane la norma chiave.
N. 20 Definizione di «agglomerato» ai sensi del capoverso 3: In sede di Consiglio nazionale, Bircher Peter (C, AG) lamentò che il termine «agglomerato» non fosse delimitabile con chiarezza sul piano giuridico (BU 1998 CN Supplemento). La dottrina (cfr. Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3158) raccomanda di fare riferimento alle definizioni statistiche dell'Ufficio federale di statistica; la Costituzione non contiene una definizione giuridicamente vincolante.
#6. Indicazioni pratiche
N. 21 Fare valere la violazione dell'autonomia: Un Comune che intende far valere una violazione dell'art. 50 cpv. 1 Cost. deve dimostrare (1) in quale settore disponga di autonomia in forza del diritto cantonale, (2) che l'istanza cantonale è intervenuta in tale settore, e (3) che tale intervento non è oggettivamente giustificato oppure ha disatteso il margine di apprezzamento ad esso spettante. Se un Comune sia effettivamente autonomo nel settore in questione è esaminato liberamente dal Tribunale federale; se abbia esercitato correttamente il proprio margine è verificato solo sotto il profilo dell'arbitrio, nella misura in cui si tratta di diritto legislativo.
N. 22 Settori di applicazione pratica: L'art. 50 cpv. 1 Cost. è rilevante in una moltitudine di settori, in particolare nel diritto edilizio e pianificatorio (DTF 145 I 52, DTF 136 I 265, DTF 136 I 395), negli appalti pubblici (DTF 138 I 143, DTF 143 II 553), nel diritto della cittadinanza (DTF 139 I 169, DTF 137 I 235), nel settore scolastico (DTF 141 I 36) e nel diritto finanziario (DTF 144 I 81). È sempre determinante se il diritto cantonale attribuisca al Comune una libertà decisionale relativamente ampia nel settore specifico.
N. 23 Pianificazione del territorio e procedura del piano direttore: La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a coinvolgere adeguatamente i Comuni nelle procedure del piano direttore e a dar seguito alle loro obiezioni. Il Tribunale federale ha desunto diritti di partecipazione dei Comuni dall'art. 50 cpv. 1 Cost. in combinato con l'art. 29 cpv. 2 Cost. e le disposizioni procedurali della LPT (DTF 136 I 265 consid. concernente l'audizione nella procedura del piano direttore; DTF 147 I 433; DTF 146 I 36).
N. 24 Città e agglomerati (capoversi 2 e 3): Nella legislazione federale, l'art. 50 cpv. 3 Cost. funge da direttiva interpretativa. Le autorità federali devono tener conto, nell'elaborazione di leggi riguardanti gli agglomerati e le regioni montane — in particolare nei settori della pianificazione del territorio, della politica regionale e della perequazione finanziaria — dei bisogni specifici di queste tipologie di Comuni. Sulla disposizione ci si può fondare in procedure politiche (consultazione, iniziativa parlamentare), ma essa non può essere invocata direttamente in giudizio come base per l'annullamento di diritto federale. → art. 190 Cost.
Art. 50 Cost.
#Giurisprudenza
#Fondamenti dell'autonomia comunale
DTF 131 I 91 del 19 gennaio 2005 — Fusione forzata di comuni Sentenza fondamentale sulla natura giuridica dell'autonomia comunale secondo la nuova Costituzione federale. Il Tribunale federale riconosce la competenza dei Cantoni di ordinare fusioni forzate, ma le sottopone a limiti costituzionali.
«L'art. 50 cpv. 1 Cost. garantisce ora espressamente l'autonomia comunale secondo il diritto cantonale. Anche sotto l'impero della nuova Costituzione federale rimane compito dei Cantoni determinare se e in che misura viene accordata ai comuni autonomia.»
DTF 128 I 3 del 13 novembre 2001 — Monopolio di affissioni su terreno privato Sentenza di principio sull'intensità del controllo e sul rapporto tra autonomia comunale e diritti fondamentali. Prima importante applicazione dell'art. 50 Cost. nella giurisprudenza.
«Secondo la giurisprudenza, i comuni sono autonomi in un settore se il diritto cantonale non lo disciplina in modo conclusivo, ma lo lascia in tutto o in parte al comune per la regolamentazione, accordandogli in ciò una libertà di decisione relativamente considerevole.»
#Diritto della pianificazione territoriale e diritti di partecipazione
DTF 136 I 265 del 27 agosto 2010 — Partecipazione nella procedura del piano direttore Decisione centrale sui diritti di partecipazione dei comuni nella pianificazione direttrice cantonale. Il Tribunale federale rafforza i diritti procedurali dei comuni nei confronti del Cantone.
«Diritto dei comuni all'audizione e alla partecipazione nella procedura del piano direttore: il Gran Consiglio ha violato il diritto di partecipazione del comune perché non ha esaminato la sua obiezione.»
DTF 147 I 433 del 21 dicembre 2021 — Pianificazione dei rifiuti e delle discariche Conferma dei diritti di partecipazione dei comuni nelle pianificazioni cantonali con effetti territoriali. La sentenza amplia la giurisprudenza sull'art. 50 cpv. 2 Cost. riguardo all'obbligo di considerazione da parte della Confederazione.
«La pianificazione dei rifiuti e delle discariche è un settore nel quale i Cantoni operano nell'ambito della loro sovranità pianificatoria. In questo contesto devono rispettare i diritti di partecipazione dei comuni.»
DTF 146 I 36 del 19 febbraio 2020 — Aggiornamento del piano direttore Il Tribunale federale precisa i presupposti per l'impugnazione delle modifiche del piano direttore cantonale da parte dei comuni e rafforza la loro autonomia nel settore pianificatorio.
«Autonomia comunale in relazione all'aggiornamento di un piano direttore: impugnabilità di misure pianificatorie cantonali presso il Tribunale federale da parte dei comuni interessati.»
#Diritto di naturalizzazione
DTF 139 I 169 del 13 maggio 2013 — Naturalizzazione di una persona con disabilità mentale Decisione fondamentale sui limiti dell'autonomia comunale nel diritto di naturalizzazione. Il Tribunale federale chiarisce che l'autonomia comunale non autorizza la discriminazione.
«Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i comuni sono autonomi in un settore se il diritto cantonale non lo disciplina in modo conclusivo, ma lo lascia in tutto o in parte al comune per la regolamentazione, accordandogli in ciò una libertà di decisione relativamente considerevole.»
DTF 137 I 235 del 13 aprile 2011 — Conoscenze linguistiche e integrazione Il Tribunale federale conferma l'autonomia dei comuni nella valutazione delle domande di naturalizzazione, ma pone limiti costituzionali.
«Il tribunale cantonale che giudica decisioni negative sulle naturalizzazioni deve procedere a un libero esame dei fatti e dell'applicazione del diritto.»
DTF 138 I 242 del 12 giugno 2012 — Integrazione locale nelle naturalizzazioni Conferma dell'ampio margine di apprezzamento delle autorità comunali nella valutazione dell'integrazione dei candidati alla naturalizzazione.
«Alle assemblee comunali dei cittadini spetta un ampio margine di apprezzamento e da una persona richiedente può essere richiesta una 'certa integrazione locale'.»
#Appalti pubblici
DTF 138 I 143 del 25 gennaio 2012 — Public Voting come criterio di aggiudicazione Decisione di principio sull'autonomia dei comuni negli appalti. Il Tribunale federale riconosce procedure innovative come espressione dell'autonomia comunale.
«Viola l'autonomia comunale se l'istanza cantonale di ricorso dichiara il criterio di aggiudicazione 'Public Voting' fondamentalmente inammissibile.»
DTF 143 II 553 dell'8 novembre 2017 — Ponderazione del criterio di aggiudicazione «prezzo» Il Tribunale federale ribadisce l'autonomia dei comuni nella determinazione dei criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici.
«I comuni del Cantone sottostanno fondamentalmente al diritto cantonale degli appalti, ma dispongono nell'ambito dell'autonomia comunale di un certo margine nella configurazione concreta.»
DTF 143 II 120 del 21 marzo 2017 — Concessione di un monopolio comunale Conferma della competenza dei comuni di concedere diritti di monopolio a imprese private come espressione della loro autonomia.
«Procedura per la concessione di un diritto di monopolio: i comuni dispongono di autonomia nella configurazione di tali procedure.»
#Diritto edilizio e pianificatorio
DTF 145 I 52 del 5 settembre 2018 — Regolamentazione estetica e margine di valutazione Decisione fondamentale sui limiti del controllo cantonale delle decisioni di classificazione comunali. Il Tribunale federale rafforza l'autonomia comunale nei confronti delle istanze cantonali di ricorso.
«Il tribunale dei ricorsi edilizi può annullare una decisione di classificazione dell'autorità edilizia comunale solo se questa ha oltrepassato il margine di valutazione e di apprezzamento garantito dall'autonomia comunale.»
DTF 136 I 395 del 6 settembre 2010 — Interpretazione di prescrizioni di zona Il Tribunale federale conferma l'autonomia dei comuni nell'interpretazione di concetti di diritto cantonale nel diritto edilizio.
«Autonomia del comune nell'interpretazione del concetto di diritto cantonale di esercizio moderatamente molesto: il comune dispone di un margine considerevole.»
#Settori particolari
DTF 144 I 81 del 22 marzo 2018 — Imposta sugli utili immobiliari e autonomia finanziaria Il Tribunale federale esamina gli effetti delle modifiche legislative cantonali sulle finanze comunali alla luce dell'art. 50 Cost.
«Invocazione della violazione dell'autonomia comunale: abrogazione di una norma che accordava ai comuni il diritto a una parte delle entrate dell'imposta sugli utili immobiliari.»
DTF 141 I 36 del 21 marzo 2014 — Lingua scolastica nei Grigioni Applicazione dell'art. 50 Cost. nel settore dell'istruzione. Il Tribunale federale rafforza l'autonomia dei comuni nelle decisioni di politica linguistica.
«L'art. 50 cpv. 1 Cost. garantisce l'autonomia comunale secondo il diritto cantonale: la lingua scolastica come settore dell'autonomia comunale.»
DTF 145 I 121 del 19 febbraio 2018 — Diritto ecclesiastico cantonale e contributi Il Tribunale federale applica l'art. 50 Cost. a questioni di diritto ecclesiastico e conferma l'autonomia dei comuni in materie religiose.
«La libertà di credo e il diritto ecclesiastico cantonale non sono violati da contributi condizionati a centri di consulenza, se viene rispettata l'autonomia comunale.»
#Sviluppi recenti
DTF 129 I 410 del 20 novembre 2003 — Diritto delle gare d'appalto nei Grigioni Applicazione precoce dell'art. 50 Cost. al diritto degli appalti. Il Tribunale federale riconosce l'autonomia dei comuni grigionesi nella procedura di gara d'appalto.
«Autonomia dei comuni grigionesi nella procedura di gara d'appalto: l'aggiudicazione non fonda un obbligo contrattuale, ma soltanto un diritto alla conclusione del contratto.»
DTF 126 I 133 del 7 giugno 2000 — Libertà religiosa e uso speciale Applicazione del diritto previgente all'uso di suolo pubblico da parte di organizzazioni religiose considerando l'autonomia comunale di allora.
«Autonomia comunale e intensità del controllo: chi vuole vendere prestazioni a pagamento deve rendere chiaramente riconoscibili gli scopi religiosi nei confronti del pubblico.»