Testo di legge
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1Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 182 Cost.

Panoramica

L'art. 182 Cost. disciplina il potere regolamentare del Consiglio federale. Il Consiglio federale può operare in due ambiti: emana in primo luogo ordinanze che pongono diritto e in secondo luogo provvede all'esecuzione di leggi e decisioni giudiziarie.

Ordinanze che pongono diritto (capoverso 1): Il Consiglio federale può creare nuovi obblighi giuridici soltanto se la Costituzione o una legge lo autorizzano. Questa autorizzazione (delega) deve essere chiara e determinata. Quanto più grave è una limitazione di un diritto fondamentale, tanto più precisa deve essere formulata l'autorizzazione.

Esecuzione (capoverso 2): Il Consiglio federale attua leggi, decreti parlamentari e sentenze del Tribunale federale. A tal fine può emanare ordinanze d'esecuzione che concretizzano il diritto vigente, ma non possono creare nuovi obblighi.

Interessate sono tutte le persone e le autorità in Svizzera. Le ordinanze del Consiglio federale sono vincolanti per tutti.

Esempio: Il Parlamento emana una legge sulla sicurezza alimentare e autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dettagli tecnici in un'ordinanza. Il Consiglio federale può quindi emanare un'ordinanza sulle derrate alimentari con valori limite concreti. Se però introducesse divieti completamente nuovi senza autorizzazione parlamentare, ciò sarebbe incostituzionale.

Conseguenze giuridiche: Se il Consiglio federale oltrepassa le sue competenze, i tribunali possono lasciare inapplicata la corrispondente disposizione dell'ordinanza nel caso concreto. Il Tribunale federale esamina tuttavia le ordinanze del Consiglio federale soltanto in via pregiudiziale, non in astratto.

La disposizione assicura l'equilibrio tra legislazione parlamentare ed efficiente amministrazione da parte del Consiglio federale.