Testo di legge
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L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 170 Cost.

Panoramica

L'art. 170 Cost. obbliga l'Assemblea federale a far sì che le misure statali della Confederazione siano verificate quanto alla loro efficacia. Questa disposizione è un'innovazione costituzionale della Costituzione federale del 1999 senza corrispondenza nell'antica Costituzione federale del 1874 (SGK-Uhlmann/Bussmann, Art. 170 BV, n. 1).

L'Assemblea federale non deve effettuare personalmente le verifiche di efficacia, ma può delegarle al Consiglio federale, agli organi ausiliari parlamentari o a istanze esterne (BSK-Lienhard/Mächler/Marti Locher, Art. 170 BV, n. 11). Nella prassi il Parlamento adempie questo mandato principalmente mediante clausole di valutazione nelle leggi, che obbligano il Consiglio federale a verificare determinate misure. Attualmente esistono circa 110 di tali clausole nel diritto federale.

L'«efficacia» è intesa in senso ampio e comprende tre criteri parziali (SGK-Uhlmann/Bussmann, Art. 170 BV, n. 20 segg.): il grado di attuazione (la misura è effettivamente attuata?), il grado di realizzazione degli obiettivi (la misura raggiunge i suoi obiettivi?) e l'economicità (i costi e i benefici sono in rapporto adeguato?).

Oggetto delle verifiche di efficacia sono tutte le «misure della Confederazione», indipendentemente dalla loro forma giuridica. Ciò comprende non solo le misure del Governo federale e dell'Amministrazione federale, ma anche le leggi del Parlamento, le decisioni dei tribunali federali e perfino l'agire dell'Assemblea federale stessa (SGK-Uhlmann/Bussmann, Art. 170 BV, n. 18).

Un esempio concreto: la Legge federale sui rapimenti internazionali di minori è stata verificata sistematicamente in base a una clausola di valutazione, per accertare se gli strumenti giuridici per la protezione di minori rapiti funzionino effettivamente in modo efficace. Tali valutazioni possono portare all'adeguamento o al miglioramento delle leggi.

L'art. 170 Cost. non è tuttavia giustiziabile. I singoli non possono far valere alcun diritto allo svolgimento di determinate verifiche di efficacia (SGK-Uhlmann/Bussmann, Art. 170 BV, n. 31). La decisione su quali misure verificare, quando e come, spetta al potere discrezionale politico dell'Assemblea federale.

La disposizione deve garantire che le misure statali non siano soltanto emanate in modo formalmente corretto, ma siano anche praticamente efficaci. Essa contribuisce così all'obbligo democratico di render conto e sostiene l'elaborazione di politiche basate su prove nella Svizzera.