1L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.
2Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.
Panoramica
L'articolo 163 Cost. disciplina in quale forma l'Assemblea federale (il Parlamento) può adottare le sue decisioni. La norma distingue tra due categorie principali di decisioni parlamentari.
Per le disposizioni normative sono disponibili due forme. Le leggi federali sono la forma normale per nuove regole che si applicano a tutti i cittadini. Esse possono essere respinte dal popolo alle urne (referendum facoltativo). Un esempio è il Codice penale o la Legge sul lavoro. Le ordinanze dell'Assemblea federale sono più rare e vengono utilizzate solo in casi di emergenza o quando la legge lo consente espressamente.
Tutte le altre decisioni parlamentari sono adottate sotto forma di decreti federali. Questi si dividono in due gruppi: quelli sottoposti a referendum e i decreti federali semplici senza possibilità di referendum. I decreti federali semplici riguardano principalmente questioni interne del Parlamento come elezioni, il budget o l'approvazione di certi trattati internazionali.
La scelta della forma corretta è importante perché determina se il popolo può partecipare alla decisione. Per le leggi federali il popolo ha sempre l'ultima parola se vengono raccolte abbastanza firme. Per i decreti federali semplici questa possibilità non esiste.
Un esempio pratico: se il Parlamento vuole introdurre nuove norme sulla circolazione, deve emanare una legge federale. Il popolo può allora lanciare il referendum. Se invece vuole eleggere il Consiglio federale, ciò avviene tramite un decreto federale semplice senza possibilità di referendum.
N. 1 L'art. 163 Cost. deriva dalla revisione totale della Costituzione federale del 1999. La disposizione corrisponde sostanzialmente all'art. 5 cpv. 1 Cost. abrogata (1874), ma precisa le diverse forme di atto dell'Assemblea federale. Il messaggio su una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) sottolinea che la norma "menziona espressamente i diversi tipi di atto dell'Assemblea federale" (FF 1997 I 412). La revisione costituzionale mirava ad ancorare costituzionalmente le distinzioni tra diverse forme di atto sviluppate nella prassi.
N. 2 La menzione esplicita dell'ordinanza come forma di atto legislativo al cpv. 1 costituiva una novità rispetto alla vecchia Costituzione federale. Con ciò venne codificata la prassi secondo cui l'Assemblea federale può emanare essa stessa ordinanze in determinati casi, ad esempio in caso di misure urgenti o quando la legge lo prevede espressamente (FF 1997 I 412).
N. 3 L'art. 163 Cost. si trova nel 5° titolo sulle autorità federali, nel 1° capitolo sull'Assemblea federale. La disposizione definisce le forme d'azione del parlamento ed è strettamente collegata con:
→ Art. 164 Cost. (legislazione, in particolare forma di legge)
→ Art. 165 Cost. (diritto d'urgenza)
→ Art. 141 Cost. (referendum facoltativo)
→ Art. 141a Cost. (referendum obbligatorio)
N. 4 La norma forma insieme all'art. 164 Cost. il nucleo della procedura legislativa parlamentare. Mentre l'art. 163 Cost. regola le forme di atto, l'art. 164 Cost. determina quali materie devono imperativamente essere emanate in forma di legge (principio di legalità).
N. 5 Le disposizioni legislative sono norme generali-astratte che riguardano un numero indeterminato di destinatari e di fattispecie. Secondo la dottrina (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 1843) gli atti legislativi si caratterizzano per i seguenti elementi:
Generalità (numero indeterminato di destinatari)
Astrazione (numero indeterminato di fattispecie)
Obbligatorietà verso l'esterno
N. 6 L'Assemblea federale ha a disposizione due forme per le disposizioni legislative:
Legge federale: La forma ordinaria per gli atti legislativi. Le leggi federali sottostanno al referendum facoltativo (→ art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.) e devono attraversare la procedura legislativa ordinaria.
Ordinanza dell'Assemblea federale: Una forma straordinaria che trova applicazione soltanto nei casi previsti dalla legge o in caso di urgenza. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 2848) sottolineano il carattere eccezionale delle ordinanze parlamentari.
N. 12 La delimitazione tra atti legislativi e non legislativi è controversa nella dottrina. Mentre Tschannen/Zimmerli/Müller (Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ª ed. 2014, § 20 N 15) propendono per un approccio formale, Müller (in: St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, art. 163 N 8) sostiene una delimitazione materiale secondo il contenuto normativo.
N. 13 Viene discussa in modo controverso anche l'ammissibilità delle leggi sui casi singoli. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 1851) riconoscono la loro ammissibilità in casi eccezionali, mentre Biaggini (BV-Kommentar, 2ª ed. 2017, art. 163 N 4) è più restrittivo e richiama l'attenzione sul pericolo di elusione della separazione dei poteri.
N. 14 Per quanto riguarda le ordinanze parlamentari sussiste disaccordo sul loro campo d'applicazione. Ehrenzeller (in: St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, art. 163 N 15) le vede limitate ai casi d'urgenza, mentre Waldmann (in: BSK BV, 2ª ed. 2024, art. 163 N 22) riconosce anche altri casi previsti dalla legge.
N. 15 Nella scelta della forma di atto è determinante in primo luogo il contenuto: se si devono creare regolamentazioni generali-astratte con effetti verso l'esterno, è obbligatorio scegliere una forma legislativa (legge federale o ordinanza). La denominazione da parte dell'Assemblea federale non è decisiva (DTF 128 II 66 consid. 2.2).
N. 16 Per la prassi è significativa la sottoposizione a referendum: se un atto deve essere sottoposto al referendum facoltativo, deve essere scelta la forma della legge federale o del decreto federale soggetto a referendum. La modifica successiva della forma di atto non è possibile.
N. 17 Per i trattati internazionali è da osservare: l'approvazione avviene mediante decreto federale, dove a seconda del contenuto del trattato si applica il referendum facoltativo o obbligatorio (→ art. 140 cpv. 1 lett. b Cost., art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.). Il decreto federale sull'approvazione non è un atto legislativo nel senso dell'art. 163 cpv. 1 Cost.
Giurisprudenza
#Distinzione tra atti normativi e atti non normativi
DTF 128 II 66 del 6 novembre 2001
Ricorso di diritto pubblico quale unico rimedio giuridico ammissibile contro atti normativi cantonali.
La sentenza conferma l'importanza centrale della distinzione tra atti normativi e non normativi per l'ordinamento dei rimedi giuridici.
«Il ricorso di diritto pubblico è l'unico rimedio giuridico ammissibile per l'impugnazione di un atto (normativo) cantonale, anche se questo concerne una materia che rientra nel campo d'applicazione dell'art. 73 cpv. 1 LAF.»
DTF 99 IA 518 del 24 ottobre 1973
Oggetto del referendum per gli atti normativi.
Il Tribunale federale precisa che il referendum deve in principio riferirsi all'intero atto normativo.
«Referendum contro un atto normativo. Il referendum deve riferirsi all'atto nel suo insieme oppure può rivolgersi anche soltanto contro singole sue disposizioni?»
1C_607/2012 del 5 giugno 2013
Procedura referendaria per i decreti federali di approvazione di trattati internazionali.
La procedura concerneva il mancato raggiungimento del referendum contro i decreti federali di approvazione di trattati internazionali con la Germania e altri Paesi.
«Il termine referendario di 100 giorni (art. 141 cpv. 1 Cost.) inizia con la pubblicazione ufficiale del decreto federale nel Foglio federale.»
#Distinzione tra decreti federali di obbligatorietà generale e decreti federali semplici
DTF 102 IA 167 del 31 marzo 1976
Autonomia comunale e atti di obbligatorietà generale.
Il Tribunale federale distingue tra diverse forme di atti di obbligatorietà generale a livello comunale.
«I Comuni svizzeri godono della protezione dell'autonomia comunale nell'emanazione di piani direttori comunali, così come nella creazione di piani di utilizzazione di obbligatorietà generale.»
DTF 93 I 666 del 10 novembre 1967
Effetti giuridici dei decreti federali dopo la loro decadenza.
La sentenza tratta la continuità degli effetti giuridici anche dopo l'estinzione di un decreto federale.
«La restituzione di un contributo federale accordato in base al decreto federale sulle misure per promuovere l'attività edilizia abitativa dell'8 ottobre 1947 può essere ancora richiesta anche dopo che questo decreto è decaduto.»
DTF 141 II 169 del 30 marzo 2015
Limiti di delega nel trasferimento di competenze mediante ordinanze del Consiglio federale.
La sentenza precisa i limiti costituzionali della delega di competenze legislative.
«Il trasferimento della competenza di approvazione per il rilascio o il prolungamento di un'autorizzazione di diritto degli stranieri alla Segreteria di Stato da parte del Consiglio federale viola i limiti di delega nei casi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA.»