Testo di legge
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1L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

2L’Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 148 Cost. - Panoramica

L'art. 148 Cost. stabilisce che l'Assemblea federale detiene il potere supremo nella Confederazione. Questo potere supremo è tuttavia limitato dai diritti del popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale è composta da due Camere con pari diritti: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati.

Cosa disciplina la norma? La disposizione definisce l'Assemblea federale come autorità statale suprema della Svizzera. Secondo il Messaggio sulla nuova Costituzione federale, l'art. 148 Cost. costituisce il «fondamento costituzionale di tutto il diritto parlamentare» (FF 1997 I 404). Il potere supremo comprende secondo la dottrina sia funzioni legislative che determinate funzioni di governo, benché l'esatta portata sia controversa (Thurnherr, BSK BV, Art. 148 N. 3-5).

Chi è interessato? Tutte le autorità federali e i cittadini e le cittadine sono interessati dalla supremazia parlamentare. L'Assemblea federale elegge il Consiglio federale e i giudici federali (→ art. 168, 175 Cost.) e ne controlla l'attività (→ art. 169 Cost.). Al contempo, popolo e Cantoni hanno il diritto di bloccare le decisioni parlamentari mediante referendum (→ art. 140, 141 Cost.).

Quali sono le conseguenze giuridiche? L'Assemblea federale può emanare leggi federali (→ art. 163 Cost.), approvare il preventivo federale (→ art. 167 Cost.) e sorvegliare le altre autorità federali supreme. Il sistema bicamerale significa: solo se entrambe le Camere acconsentono, può essere presa una decisione (→ art. 156 cpv. 2 Cost.). In caso di divergenze tra le Camere entra in vigore una procedura speciale per appianare le differenze.

Esempio concreto: Se l'Assemblea federale vuole aumentare l'imposta sul valore aggiunto, devono prima acconsentire sia il Consiglio nazionale che il Consiglio degli Stati. Successivamente, 50'000 cittadini o otto Cantoni possono lanciare il referendum facoltativo. Se il referendum ha luogo, il popolo decide alle urne. Il «potere supremo» dell'Assemblea federale è dunque limitato dalla democrazia diretta.

La parità di diritti delle due Camere fa della Svizzera un caso raro di «bicameralismo perfetto» (FF 1997 I 405). A differenza di altri Paesi, entrambe le Camere hanno esattamente gli stessi diritti e doveri.