L'art. 143 Cost. disciplina chi può essere eletto nelle tre autorità federali supreme. Tutti gli aventi diritto di voto – ossia secondo l'art. 136 Cost. tutti i cittadini svizzeri dai 18 anni in su che non sono sotto curatela generale – possono essere eletti nel Consiglio nazionale, nel Consiglio federale o come giudice federale.
La Costituzione non conosce ulteriori prerequisiti. Né il domicilio né la professione, la formazione o il sesso rivestono importanza. Anche una formazione giuridica non è costituzionalmente obbligatoria per i giudici federali, benché ciò sia controverso (Schaub, BSK BV, Art. 143 N. 6 vs. Kiener, BSK BGG, Art. 5 N. 10).
Esempio: Una diciannovenne svizzera di Ginevra può teoricamente essere eletta giudice federale, anche se è panettiera e non ha mai studiato giurisprudenza. La legge richiede sì conoscenze di una lingua ufficiale (art. 5 cpv. 2 LTF), ma questo è già il limite dell'ammissibile.
Importante è la distinzione tra eleggibilità e incompatibilità. Qualcuno può essere eleggibile, ma non esercitare contemporaneamente cariche diverse. Così un consigliere nazionale eletto al Consiglio federale deve rinunciare al suo mandato parlamentare (art. 144 Cost.).
Una modifica storica è avvenuta nel 2009: fino ad allora gli ecclesiastici non erano eleggibili in tutte le autorità federali. Questa limitazione è stata completamente abolita (FF 1997 I 441). Oggi dunque anche un sacerdote cattolico può diventare consigliere federale.
La regola vale solo per le autorità federali. Per le elezioni del Consiglio degli Stati i Cantoni possono stabilire propri prerequisiti (art. 150 cpv. 3 Cost.).
N. 1 L'art. 143 Cost. ha ripreso sostanzialmente la regolamentazione della Costituzione federale del 1874 (art. 75, 96 e 108 aCost.) e l'ha ampliata sistematicamente (Schaub, BSK BV, Art. 143 N. 1). La revisione totale del 1999 ha riunito in un'unica norma le disposizioni sull'eleggibilità al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale, precedentemente ripartite su tre articoli.
N. 2 Il Consiglio costituzionale discusse un ampliamento del campo d'applicazione all'eleggibilità al Consiglio degli Stati (art. 133 AP 1996), ma lo respinse a favore della competenza normativa cantonale. L'abrogazione della clausola storica di esclusione per gli ecclesiastici era già avvenuta nel 1986 per il Consiglio federale e fu ripresa nella revisione totale per tutte e tre le autorità federali (FF 1997 I 441).
N. 3 L'art. 143 Cost. si situa sistematicamente tra le disposizioni sui diritti politici (art. 136 Cost.) e la regolamentazione delle incompatibilità (art. 144 Cost.). La norma concretizza il principio democratico dell'eleggibilità generale come espressione dei diritti politici.
N. 5 Per il Consiglio degli Stati manca una regolamentazione federale dell'eleggibilità; questa rimane riservata al diritto cantonale secondo l'art. 150 cpv. 3 Cost. (Schaub, BSK BV, Art. 143 N. 5).
N. 6 Gli aventi diritto di voto nel senso dell'art. 143 Cost. sono tutti i cittadini e le cittadine svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non sono interdetti per malattia o debolezza mentale (→ art. 136 cpv. 1 Cost.).
N. 7 L'eleggibilità passiva alle tre supreme autorità federali è così legata esclusivamente al diritto di voto attivo. Un'ulteriore differenziazione secondo domicilio, professione, formazione o altre caratteristiche personali è inammissibile a livello costituzionale.
N. 8 La cerchia delle cariche considerate comprende in modo esaustivo:
tutti i 200 seggi del Consiglio nazionale
tutti i 7 membri del Consiglio federale
tutti i giudici e le giudici federali ordinari e straordinari
N. 9 L'art. 143 Cost. fonda un diritto soggettivo all'eleggibilità per tutti gli aventi diritto di voto. Questo diritto può essere limitato solo da disposizioni sulle incompatibilità conformi alla Costituzione o da requisiti legali di eleggibilità.
N. 10 L'elezione di una persona non eleggibile è nulla. Sägesser postula la nullità dell'elezione in caso di mancanza di eleggibilità al momento dell'elezione (Sägesser, BSK BV, Art. 143 N. 6). Aubert/Mahon e Biaggini rappresentano invece una posizione più differenziata, secondo cui le conseguenze giuridiche dipendono dal concreto vizio di eleggibilità.
N. 11Requisiti aggiuntivi di eleggibilità da parte del legislatore: La dottrina dominante (SG Komm. BV-Lüthi, BSK BGG-Kiener) sostiene che i requisiti menzionati nell'art. 143 Cost. sono esaustivi. Sägesser ritiene invece ammissibile che il legislatore stabilisca ulteriori requisiti di eleggibilità se la carica richiede una formazione particolare, segnatamente una formazione giuridica per i giudici federali (Sägesser, BSK BV, Art. 143 N. 6).
N. 12Applicabilità del divieto professionale penale: È controverso se il divieto professionale secondo l'art. 67 CP sia applicabile alle supreme autorità federali. Rhinow/Schefer lo confermano con l'argomento che anche i mandati politici sono da qualificare come «attività» nel senso della norma penale. Biaggini respinge questa concezione e argomenta con la prevalenza della norma costituzionale più speciale.
N. 13Giudici laici al Tribunale federale: La tradizione democratica dei giudici laici è in tensione con la professionalizzazione della giustizia. Kiener sottolinea che l'organizzazione giudiziaria si distingue per la prevalenza di concezioni democratiche (Kiener, BSK BGG, Art. 5 N. 10). L'ammissibilità di requisiti aggiuntivi di qualificazione per i giudici federali rimane controversa (→ N. 11).
N. 14 Nell'esame dell'eleggibilità occorre distinguere rigorosamente tra l'eleggibilità costituzionale e le eventuali incompatibilità. Una persona può essere eleggibile, ma essere costretta dall'accettazione dell'elezione a rinunciare a una carica incompatibile (→ art. 144 Cost.).
N. 15 La regolamentazione dei requisiti di eleggibilità per i giudici federali nell'art. 5 cpv. 2 LTF (conoscenza di almeno una lingua ufficiale) si muove nell'area limite del costituzionalmente ammissibile. La prassi mostra tuttavia che il requisito della conoscenza linguistica è accettato come requisito funzionale minimo.
N. 16 Per l'impugnazione delle elezioni nelle autorità federali si applicano diverse procedure: le elezioni del Consiglio nazionale sottostanno al ricorso al Tribunale federale (art. 82 lett. c LTF), mentre le elezioni del Consiglio federale e dei giudici federali sono definitive da parte dell'Assemblea federale.
La giurisprudenza relativa all'art. 143 Cost. è scarsa, dato che la norma stabilisce un principio chiaro che raramente necessita di interpretazione giudiziale diretta. Le poche decisioni disponibili si occupano principalmente dei limiti di questa eleggibilità generale e del rapporto con le norme di incompatibilità.
DTF 91 I 260 del 15 settembre 1965
L'incompatibilità tra carica cantonale e mandato di Gran Consiglio determina i limiti dell'eleggibilità.
Questa decisione di principio tratta il diritto cantonale, ma contiene importanti affermazioni sul rapporto tra l'art. 143 Cost. (allora art. 77 aCost.) e le disposizioni di incompatibilità.
«Come l'art. 77 Cost. non impedisce che un funzionario nominato dal Consiglio federale sia eletto al Consiglio nazionale e possa appartenervi, se rinuncia alla carica.»
#Delimitazione rispetto alle norme di incompatibilità
La giurisprudenza distingue chiaramente tra presupposti di eleggibilità e disposizioni di incompatibilità. L'art. 143 Cost. disciplina l'eleggibilità, mentre altre norme costituzionali e legali possono stabilire incompatibilità.
DTF 91 I 260 del 15 settembre 1965
L'incompatibilità non è identica alla mancanza di eleggibilità.
La decisione precisa il rapporto tra presupposti di eleggibilità e norme di incompatibilità successive.
«Sul fatto che si tratti di una mera disposizione di incompatibilità non sussistono divergenze di opinione.»
#Funzionari federali e mandato al Consiglio nazionale
I dibattiti parlamentari e sporadiche decisioni giudiziali mostrano che l'incompatibilità tra funzione di funzionario federale e mandato al Consiglio nazionale si basa sul principio della separazione dei poteri, non su una limitazione dell'eleggibilità secondo l'art. 143 Cost.
La giurisprudenza più recente sui diritti politici tratta prevalentemente procedure elettorali e disposizioni cantonali. L'eleggibilità di principio di tutti gli aventi diritto di voto alle autorità federali secondo l'art. 143 Cost. non è messa in discussione.
DTF 149 I 354 del 22 ottobre 2023
I diritti politici nelle elezioni del Consiglio nazionale sono interpretati estensivamente.
Questo DTF più recente sui diritti politici mostra l'interpretazione liberal-estensiva del Tribunale federale nell'ambito dei diritti di partecipazione politica.
«Art. 34 Cost. [...] sono ammessi solo collegamenti di sottoliste tra liste di partiti politici diversi.»