Testo di legge
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È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 143 Cost. – Eleggibilità

Panoramica

L'art. 143 Cost. disciplina chi può essere eletto nelle tre autorità federali supreme. Tutti gli aventi diritto di voto – ossia secondo l'art. 136 Cost. tutti i cittadini svizzeri dai 18 anni in su che non sono sotto curatela generale – possono essere eletti nel Consiglio nazionale, nel Consiglio federale o come giudice federale.

La Costituzione non conosce ulteriori prerequisiti. Né il domicilio né la professione, la formazione o il sesso rivestono importanza. Anche una formazione giuridica non è costituzionalmente obbligatoria per i giudici federali, benché ciò sia controverso (Schaub, BSK BV, Art. 143 N. 6 vs. Kiener, BSK BGG, Art. 5 N. 10).

Esempio: Una diciannovenne svizzera di Ginevra può teoricamente essere eletta giudice federale, anche se è panettiera e non ha mai studiato giurisprudenza. La legge richiede sì conoscenze di una lingua ufficiale (art. 5 cpv. 2 LTF), ma questo è già il limite dell'ammissibile.

Importante è la distinzione tra eleggibilità e incompatibilità. Qualcuno può essere eleggibile, ma non esercitare contemporaneamente cariche diverse. Così un consigliere nazionale eletto al Consiglio federale deve rinunciare al suo mandato parlamentare (art. 144 Cost.).

Una modifica storica è avvenuta nel 2009: fino ad allora gli ecclesiastici non erano eleggibili in tutte le autorità federali. Questa limitazione è stata completamente abolita (FF 1997 I 441). Oggi dunque anche un sacerdote cattolico può diventare consigliere federale.

La regola vale solo per le autorità federali. Per le elezioni del Consiglio degli Stati i Cantoni possono stabilire propri prerequisiti (art. 150 cpv. 3 Cost.).