Testo di legge
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I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.

Art. 137 Cost. — Partiti politici

Panoramica

L'art. 137 Cost. riconosce il ruolo dei partiti politici nel sistema democratico svizzero. La disposizione stabilisce che i partiti concorrono alla formazione dell'opinione e della volontà del popolo. I partiti politici sono associazioni di cittadini che perseguono obiettivi politici comuni e partecipano a elezioni e votazioni (Tschannen, BSK BV, Art. 137 N. 8).

Secondo la dottrina dominante, la norma ha principalmente carattere di riconoscimento. Non fonda diritti immediati dei partiti al sostegno statale (Tschannen, BSK BV, Art. 137 N. 4). Il costituente non voleva espressamente creare una base per il finanziamento, come chiarì il relatore al Consiglio degli Stati (Tschannen, BSK BV, Art. 137 N. 24). Tuttavia è controverso se la disposizione debba essere intesa solo in modo descrittivo o anche normativo (Tschannen, BSK BV, Art. 137 N. 2).

I partiti si organizzano per lo più come associazioni secondo il diritto civile. Reclutano personale politico, conducono campagne elettorali e prendono posizione su questioni di merito. Il Tribunale federale sottolinea la loro importanza centrale per una democrazia vivace (BGE 113 Ia 291). Al contempo, in caso di sostegno statale, esige stretta neutralità e parità di trattamento.

Un esempio concreto: il PS Svizzera è un'associazione secondo il CC che alle elezioni presenta candidati, lancia iniziative popolari e forma un gruppo parlamentare. Queste attività sono espressione della partecipazione alla formazione dell'opinione e della volontà secondo l'art. 137 Cost. Se un comune sostenesse finanziariamente solo determinati partiti, violerebbe la parità di trattamento (BGE 124 I 55).