Noch kein Inhalt verfügbar.
Art. 20 BGFA — Cancellazione delle misure disciplinari
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 20 BGFA risale al progetto del Consiglio federale del 28 aprile 1999. Il Messaggio (FF 1999 5765, 5813) illustra i termini di cancellazione come strumento per l'armonizzazione della tenuta del registro intercantonale: le prescrizioni del BGFA in materia di registro perseguono «una mera armonizzazione tra i Cantoni» — come il Tribunale federale ha espressamente affermato rifacendosi a tale passaggio del Messaggio (DTF 150 II 308 consid. 5.7; DTF 130 II 270 consid. 3). Prima dell'entrata in vigore del BGFA il 1° giugno 2002, la tenuta del registro spettava esclusivamente ai Cantoni, senza termini federali di cancellazione. L'art. 20 BGFA ha istituito per la prima volta termini minimi uniformi per tutta la Svizzera.
N. 2 I lavori parlamentari non si sono svolti senza scostamenti dal progetto del Consiglio federale. Il Consiglio nazionale si è pronunciato il 1° settembre 1999 discostando dal progetto; il Consiglio degli Stati ha seguito il 20 dicembre 1999. Dopo molteplici sessioni di eliminazione delle divergenze — Consiglio nazionale (7 marzo 2000), Consiglio degli Stati (16 marzo 2000, rinvio alla commissione; 5 giugno 2000), Consiglio nazionale (14 giugno 2000) — il Consiglio degli Stati ha approvato il 20 giugno 2000. Entrambe le Camere hanno adottato la legge nel voto finale del 23 giugno 2000. I termini concreti di cinque anni (cpv. 1) e dieci anni (cpv. 2) sono stati consolidati nel corso di questi lavori; i materiali legislativi non riportano prese di posizione nominate di singoli parlamentari sulla durata dei termini che documentino un orientamento divergente.
#2. Inquadramento sistematico
N. 3 L'art. 20 BGFA si trova nella terza sezione del secondo capitolo («Regole professionali e vigilanza», art. 12–20 BGFA) e ne chiude la sezione. La norma costituisce il pendant in materia di registro rispetto all'art. 5 cpv. 2 lett. e BGFA, secondo cui il registro cantonale contiene le misure disciplinari non cancellate, e rispetto all'art. 10 cpv. 1 lett. c BGFA, che accorda alle autorità di vigilanza cantonali la consultazione del registro. L'art. 20 BGFA definisce quindi l'ampiezza del contenuto del registro accessibile ai soggetti legittimati alla consultazione ai sensi dell'art. 10 BGFA. → Art. 5 cpv. 2 lett. e BGFA; ↔ Art. 10 cpv. 1 BGFA.
N. 4 In quanto parte del diritto disciplinare del BGFA — disciplinato in modo esaustivo (DTF 130 II 270 consid. 1.1; DTF 132 II 250 consid. 4.3.1) — l'art. 20 BGFA è cogente per i Cantoni: essi non possono prevedere né termini più brevi né termini più lunghi. Il BGFA disciplina in modo esauriente le misure disciplinari e il loro trattamento in materia di registro, sicché non vi è spazio per un diritto cantonale integrativo (→ art. 17 BGFA). Che il diritto cantonale non possa prevedere sanzioni ulteriori — come la pubblicazione nel foglio ufficiale — è stato espressamente confermato dalla DTF 150 II 308 consid. 7.4–7.9.
N. 5 All'interno del sistema complessivo, l'art. 20 BGFA è la norma contrapposta all'art. 17 BGFA (catalogo delle misure disciplinari) e all'art. 19 BGFA (esecuzione e comunicazione del divieto temporaneo di esercitare la professione). I termini di cancellazione affiancano inoltre l'art. 16 cpv. 2 BGFA, che prevede che un'autorità di vigilanza extracantone offra all'autorità di vigilanza del Cantone di registro la possibilità di pronunciarsi prima di emanare una misura disciplinare — uno strumento che consente anche alle autorità extracantone di prendere conoscenza di misure già cancellate, ma note per altra via (→ DTF 150 II 308 consid. 5.9).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 6 L'art. 20 cpv. 1 BGFA disciplina la cancellazione delle tre misure disciplinari più lievi del catalogo: l'avvertimento (art. 17 cpv. 1 lett. a BGFA), il richiamo (art. 17 cpv. 1 lett. b BGFA) e la multa (art. 17 cpv. 1 lett. c BGFA). Il termine di cinque anni inizia a decorrere dall'ordine della misura, ossia dal momento del passaggio in giudicato della decisione disciplinare (Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 738). La cancellazione avviene d'ufficio; non è richiesta alcuna domanda da parte dell'avvocato o dell'avvocatessa interessati.
N. 7 L'art. 20 cpv. 2 BGFA riguarda il divieto temporaneo di esercitare la professione (art. 17 cpv. 1 lett. d BGFA). Il termine è di dieci anni e inizia a decorrere non dall'ordine, bensì dalla revoca del divieto. Con ciò si intende il momento in cui il divieto di esercitare la professione è effettivamente cessato — per decorso del termine o per decisione dell'autorità. Per il divieto definitivo di esercitare la professione (art. 17 cpv. 1 lett. e BGFA), l'art. 20 BGFA non prevede alcun termine di cancellazione, poiché una misura permanente, per definizione, non cessa. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2138, rilevano che questa differenziazione in base alla gravità della misura è coerente e risponde all'obiettivo della protezione del pubblico.
N. 8 La norma non contiene alcuna disciplina riguardante le modalità della cancellazione (cancellazione elettronica, anonimizzazione, distruzione fisica). Questa questione è lasciata al diritto cantonale, che disciplina autonomamente l'esecuzione organizzativa ai sensi dell'art. 34 BGFA. Analogamente, l'art. 20 BGFA non si pronuncia sulla questione se e per quanto tempo gli atti relativi alle misure cancellate debbano essere conservati — ciò che rileva per la controversia sull'utilizzabilità delle misure cancellate (→ N. 12 segg.).
N. 9 Il contenuto del registro dopo la scadenza del termine di cancellazione si ricava per argomento a contrario dall'art. 5 cpv. 2 lett. e BGFA: le misure cancellate non figurano più nel registro. Le autorità legittimate alla consultazione ai sensi dell'art. 10 BGFA non hanno più accesso a questa informazione attraverso il registro. Il Tribunale cantonale di Lucerna ne ha desunto che «nel determinare la misura disciplinare si debbano considerare unicamente le misure disciplinari degli ultimi cinque anni» (decisione 11 09 73.2 dell'8 luglio 2009, LGVE 2010 I n. 34). Il Tribunale federale ha precisato questa prassi cantonale nella DTF 150 II 308 (→ N. 12 segg.).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 10 La cancellazione di una misura disciplinare ai sensi dell'art. 20 BGFA comporta che la misura scompaia dal registro cantonale e non sia quindi più consultabile dalle autorità legittimate ai sensi dell'art. 10 BGFA. Essa non comporta tuttavia, secondo lo stato attuale della giurisprudenza, un divieto assoluto di utilizzazione nel senso dell'aart. 369 cpv. 7 CP (nella versione in vigore fino al 22 gennaio 2023). Le autorità di vigilanza possono tenere conto di misure cancellate di cui sono venute a conoscenza per altra via in un successivo procedimento disciplinare (DTF 150 II 308 consid. 5.10).
N. 11 La cancellazione produce per l'avvocato o l'avvocatessa interessati un effetto riabilitativo nel diritto dei registri: le autorità che consultano il registro non vengono più a conoscenza della misura cancellata. Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed. 2020, art. 20 n. 4, qualificano questo effetto come espressione del principio della riabilitazione, che ha il suo spazio anche nel diritto disciplinare, sebbene non possa rivendicare la stessa intensità che nel diritto penale. Il Tribunale federale condivide sostanzialmente questa valutazione, ma la relativizza per quanto riguarda la commisurazione della sanzione (DTF 150 II 308 consid. 5.8).
#5. Questioni controverse
N. 12 La principale questione controversa sul piano dommatico riguarda l'effetto della cancellazione sulla commisurazione della sanzione in successivi procedimenti disciplinari. Si contrappongono due posizioni:
N. 13 Posizione 1 (divieto relativo di utilizzazione, opinione della dottrina): Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, pag. 251, sostengono che le misure non più rilevabili dal registro debbano «rimanere prive di considerazione». Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed. 2020, art. 20 n. 4, sottolineano il principio della riabilitazione e tendono anch'essi ad attribuire alla cancellazione un effetto limitativo della sanzione. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto questa posizione in una decisione risalente (decisione 11 09 73.2 dell'8 luglio 2009). A sostegno si è richiamata la parallela con l'aart. 369 cpv. 7 CP, che per il casellario giudiziale prevedeva un divieto generale di utilizzazione; un avvocato non dovrebbe più essere trattato come «gravato da precedenti» dopo la scadenza del termine.
N. 14 Posizione 2 (libera utilizzabilità con relativizzazione temporale, giurisprudenza del Tribunale federale): Il Tribunale federale ha consolidato e precisato il proprio orientamento giurisprudenziale nella DTF 150 II 308 consid. 5.5–5.10. Precedenti misure disciplinari — incluse quelle già cancellate dal registro cantonale — possono essere prese in considerazione nella commisurazione della sanzione. Tre argomenti sostengono questa conclusione:
«Dall'ordinamento federale del diritto dei registri nel BGFA non si può desumere che le autorità di vigilanza siano obbligate a ignorare le misure cancellate.» (DTF 150 II 308 consid. 5.7)
In primo luogo, l'art. 10 BGFA disciplina unicamente l'ampiezza della consultazione del registro, non l'utilizzabilità materiale di conoscenze che le autorità hanno acquisito da altre fonti. In secondo luogo, il divieto penale di utilizzazione di cui all'aart. 369 cpv. 7 CP è stato abrogato con l'entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale (LCG) il 23 gennaio 2023, il che riflette la valutazione del legislatore di restringere la portata del «diritto all'oblio» (DTF 150 II 308 consid. 5.6.3). In terzo luogo, le misure disciplinari perseguono in primo luogo la protezione del pubblico nei confronti di professionisti problematici, sicché il principio della riabilitazione ha minor peso nel diritto disciplinare che in quello penale (DTF 150 II 308 consid. 5.8). Determinante è tuttavia la precisazione: le sanzioni cancellate perdono di regola rilevanza con il trascorrere del tempo (DTF 150 II 308 consid. 5.10). Per questo motivo la soluzione del Tribunale federale incontra anche il consenso di Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 740, che sottolinea la funzione preventiva delle misure disciplinari.
N. 15 Rapporto con la prassi cantonale: I tribunali cantonali hanno deciso in modo non uniforme. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, in diverse decisioni del 2015 (VB.2015.00320, VB.2015.00321, VB.2015.00432), ha modificato la propria giurisprudenza e ha ammesso procedimenti disciplinari nonostante la cancellazione dal registro, quando la cancellazione era avvenuta su domanda dell'avvocato interessato. Il Tribunale amministrativo di San Gallo ha applicato direttamente i principi della DTF 150 II 308 sull'inammissibilità della pubblicazione nel foglio ufficiale a un caso ulteriore (decisione B 2024/2, B 2024/122 del 15 agosto 2024). La prassi converge così verso la linea del Tribunale federale, che ammette l'utilizzabilità delle misure cancellate ma ne riduce il peso con il trascorrere del tempo.
N. 16 Delimitazione rispetto al divieto definitivo di esercitare la professione: Mentre per l'avvertimento, il richiamo, la multa e il divieto temporaneo di esercitare la professione vigono termini di cancellazione chiari, il divieto definitivo di esercitare la professione (art. 17 cpv. 1 lett. e BGFA) non è contemplato dall'art. 20 BGFA. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2140, ne deducono che il divieto definitivo di esercitare la professione rimane permanentemente nel registro e non produce alcun effetto riabilitativo. Questa interpretazione è compatibile con il tenore letterale dell'art. 5 cpv. 2 lett. e BGFA, secondo cui il registro contiene le misure «non cancellate» — il che, nel caso del divieto permanente, comprende tutte tali misure.
#6. Indicazioni pratiche
N. 17 Tenuta del registro ed esecuzione: I Cantoni sono obbligati a sorvegliare d'ufficio i termini di cancellazione dell'art. 20 BGFA e a effettuare la cancellazione entro i termini. Il dies a quo del termine ai sensi del cpv. 1 (cinque anni dall'ordine) deve essere fissato alla data del passaggio in giudicato della decisione disciplinare, non alla data della decisione di prima istanza. Per il divieto temporaneo di esercitare la professione ai sensi del cpv. 2, il termine decennale inizia a decorrere dalla cessazione effettiva del divieto; la revoca deve essere comunicata ai sensi dell'art. 19 BGFA alle autorità di vigilanza di tutti i Cantoni, sicché il termine inizia a decorrere in modo uniforme a livello intercantonale.
N. 18 Dimensione intercantonale: Nei rapporti intercantonali, le misure disciplinari devono essere comunicate tra le autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 BGFA e dell'art. 18 cpv. 2 BGFA. Le misure cancellate non devono più essere comunicate — esse non figurano più nel registro. Un'autorità di vigilanza extracantone che sia venuta a conoscenza di una misura già cancellata per altra via può tenerla in considerazione nel proprio giudizio ai sensi della DTF 150 II 308 consid. 5.9–5.10, attribuendole tuttavia un peso decrescente con il trascorrere del tempo.
N. 19 Questioni probatorie: Poiché la cancellazione elimina l'iscrizione nel registro, l'autorità di vigilanza che intende fare valere una misura cancellata ne sopporta l'onere della prova riguardo alla sua esistenza e al suo contenuto. La prova deve essere fornita mediante gli atti dell'autorità (ad es. atti di procedimenti precedenti). Un'autorità di vigilanza non può fondarsi, nella motivazione di una misura disciplinare, unicamente sul fatto che misure precedenti siano «note», senza documentarle.
N. 20 Integrazioni cantonali inammissibili: La pubblicazione di misure disciplinari nei fogli ufficiali cantonali è contraria al diritto federale, poiché il BGFA disciplina in modo esaustivo le misure disciplinari e la pubblicazione è da qualificare come sanzione repressiva autonoma (DTF 150 II 308 consid. 7.4–7.9). I Cantoni che prevedono disposizioni corrispondenti nelle loro leggi di introduzione o nelle loro leggi sugli avvocati (come il Cantone di Zugo con il § 23 cpv. 1 lett. d LI BGFA/ZG) devono adeguarle. Il Tribunale amministrativo di San Gallo ha attuato direttamente questo principio nella sua decisione del 15 agosto 2024 (B 2024/2, B 2024/122).
Rimandi: → Art. 5 cpv. 2 lett. e BGFA (contenuto del registro); ↔ Art. 10 cpv. 1 BGFA (consultazione del registro); ↔ Art. 17 BGFA (catalogo delle misure disciplinari); → Art. 18 cpv. 2 BGFA (comunicazione intercantonale); → Art. 19 BGFA (esecuzione del divieto di esercitare la professione); → Art. 34 BGFA (diritto procedurale cantonale); ↔ Art. 49 cpv. 1 Cost. (primato del diritto federale).
Noch kein Inhalt verfügbar.