Gesetzestext
1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o federale.35 2I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.
3La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.
4La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.
Noch kein Inhalt verfügbar.