Statute Text

1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o federale.35 2I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

3La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.

4La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.

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