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Testo di legge
Fedlex ↗
1Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se: a. si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili; b. alle singole azioni è applicabile lo stesso tipo di procedura; e c. il giudice adito è competente per materia per ciascuna pretesa.
2Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Uebersicht
Art. 71 ZPO — Art. 71 ZPO