1Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
2Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 RS 935.61 sugli avvocati; b. dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede; c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF RS 281.1 ; d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
3Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
Uebersicht
Art. 68 ZPO — Art. 68 ZPO