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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, o inoltrato conformemente all’articolo 143 capoverso 1 bis , la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

2Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.

3Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF RS 281.1 .

Uebersicht

Art. 63 ZPO — Art. 63 ZPO