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Testo di legge
Fedlex ↗
1La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti: a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso; b. mantiene inalterata la competenza per territorio.
2Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.
Uebersicht
Art. 64 ZPO — Art. 64 ZPO