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Testo di legge
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1Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.

2La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005 RS 173.110 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.

Uebersicht

Art. 389 ZPO — Art. 389 ZPO