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Testo di legge
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1Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di: a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo; b. interpretare determinate parti del lodo; c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.

2La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.

3La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ( RU 2020 4179 ; FF 2018 6019 ).

Uebersicht

Art. 388 ZPO — Art. 388 ZPO