1Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare: a. una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP RS 311.0 ; b. una multa disciplinare fino a 5000 franchi; c. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento; d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure e. l’adempimento sostitutivo. 1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28 b CC RS 210 , il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28 c CC. Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 ( RU 2019 2273 ; FF 2017 6267 ).
2La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
Uebersicht
Art. 343 ZPO — Art. 343 ZPO