1Una decisione è esecutiva se: a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l’esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.
2A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
3Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
Uebersicht
Art. 336 ZPO — Art. 336 ZPO