1Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ). a. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ). i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecuzione; b. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ). i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.
2Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.
3Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ).
Uebersicht
Art. 280 ZPO — Art. 280 ZPO