Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1La prova dev’essere addotta mediante documenti.

2Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se: a. non ritardano considerevolmente il corso della procedura; b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure c. il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.

Uebersicht

Art. 254 ZPO — Art. 254 ZPO