1Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale; b. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). recapitando rapidamente il dispositivo alle parti.
2La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005 RS 173.110 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Uebersicht
Art. 239 ZPO — Art. 239 ZPO