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Testo di legge
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1La petizione contiene: a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti; b. la domanda; c. l’indicazione del valore litigioso; d. l’esposizione dei fatti; e. l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti; f. la data e la firma.

2Alla petizione devono essere allegati: a. la procura, se vi è un rappresentante; b. se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione; c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova; d. l’elenco dei mezzi di prova.

3La petizione può contenere una motivazione giuridica.

Uebersicht

Art. 221 ZPO — Art. 221 ZPO