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Testo di legge
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1Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.

2Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.

3Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).

4Il giudice notifica la risposta all’attore.

Uebersicht

Art. 222 ZPO — Art. 222 ZPO