Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.

2L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione: a. in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto; b. quando il convenuto è di ignota dimora; c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 RS 151.1 sulla parità dei sessi.

3Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l’attore può proporre direttamente azione al giudice. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

Uebersicht

Art. 199 ZPO — Art. 199 ZPO