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Testo di legge
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1I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2Questa sospensione dei termini non vale per: a. la procedura di conciliazione; b. la procedura sommaria.

3Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.

4Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF RS 281.1 che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all’autorità di vigilanza. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

Uebersicht

Art. 145 ZPO — Art. 145 ZPO