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Testo di legge
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Per semplificare il processo il giudice può segnatamente: a. limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni; b. ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni; c. ordinare la congiunzione di più cause; d. rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.

Uebersicht

Art. 125 ZPO — Art. 125 ZPO