1Il gratuito patrocinio comprende: a. l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; b. l’esenzione dalle spese processuali; c. la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.
2Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte. Può essere concesso anche per l’assunzione di prove a titolo cautelare. Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
3Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.
Uebersicht
Art. 118 ZPO — Art. 118 ZPO