Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

2Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se: a. la transazione è silente in merito; b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.

Uebersicht

Art. 109 ZPO — Art. 109 ZPO