1L’ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.
2Se la restrizione della proprietà decade, l’ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l’ufficio del registro fondiario può procedervi d’ufficio.
3Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione. Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità: 1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell’autorità competente; 2. dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità competente; 3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice; 4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice; 5. dell’amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei comproprietari o del giudice.
Uebersicht
Art. 962 ZGB — Art. 962 ZGB