1La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni.
2La Confederazione esercita l’alta vigilanza.
1Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.
2Ha diritto di interporre ricorso: 1. chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell’ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa; 2. l’autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto; 3. l’autorità federale di alta vigilanza.
3Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.
1Il termine di ricorso alle autorità cantonali è di 30 giorni.
2Contro l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale può essere interposto ricorso in ogni tempo.
Uebersicht
Art. 956 ZGB — Art. 956 ZGB