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Testo di legge
Fedlex ↗

1Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.

2Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.

3L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.

Uebersicht

Art. 927 ZGB — Art. 927 ZGB