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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l’altrui illecita violenza.

2Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l’usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all’usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.

3Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

Uebersicht

Art. 926 ZGB — Art. 926 ZGB