1Il creditore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto e inoltre: Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 4637 ; FF 2007 4845 ). 1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 4637 ; FF 2007 4845 ). se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento del debito sulle singole parti; 2. se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione; 3. se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.
2Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l’onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 4637 ; FF 2007 4845 ).
Uebersicht
Art. 787 ZGB — Art. 787 ZGB