Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.
2Se la ristabilisce, rinasce l’usufrutto.
3Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un’altra, come nei casi di espropriazione o d’assicurazione, l’usufrutto continua sulla cosa sostituita.
Uebersicht
Art. 750 ZGB — Art. 750 ZGB