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Testo di legge
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1L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi: 1. ricovero ordinato dal medico; 2. permanenza coatta disposta dall’istituto; 3. rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto; 4. trattamento di una turba psichica in assenza di consenso; 5. misure restrittive della libertà di movimento.

2Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.

3La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.

4Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.

Uebersicht

Art. 439 ZGB — Art. 439 ZGB