1L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi: 1. ricovero ordinato dal medico; 2. permanenza coatta disposta dall’istituto; 3. rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto; 4. trattamento di una turba psichica in assenza di consenso; 5. misure restrittive della libertà di movimento.
2Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.
3La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.
4Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.
Uebersicht
Art. 439 ZGB — Art. 439 ZGB