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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

2L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

3La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.

Uebersicht

Art. 390 ZGB — Art. 390 ZGB