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Testo di legge
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1L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.

2L’autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se: 1. è incerto a chi spetti la rappresentanza; 2. i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono; o 3. gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.

3L’autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un’altra persona vicina o d’ufficio.

Uebersicht

Art. 381 ZGB — Art. 381 ZGB