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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.

2Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti l’ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).

3Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice.

1Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell’autore del riconoscimento.

2L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.

3L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.

1L’attore deve dimostrare che l’autore del riconoscimento non è il padre.

2Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l’autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

1L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.

2Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.

3Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.

Uebersicht

Art. 260 ZGB — Art. 260 ZGB