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Testo di legge
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1Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.

2Il riconoscimento può essere contestato: 1. dalla madre; 2. dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d’età; 3. dal Comune di origine o di domicilio del marito; 4. dal marito.

3Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.

Uebersicht

Art. 259 ZGB — Art. 259 ZGB