1Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.
2Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l’anteriorità del concepimento rispetto alla morte.
3Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
1Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 RS 810.11 sulla medicina della procreazione, questa è considerata l ’ altro genitore.
2Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è considerata essere l’altro genitore se l’inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
Uebersicht
Art. 255 ZGB — Art. 255 ZGB