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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

2L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

3Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di riduzione ereditaria. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 ( RU 2000 2355 ; FF 1999 2427).

1A lato della comunione la moglie risponde personalmente: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell’autorità tutoria; 3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere; 4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute; 5. per i debiti derivanti da atti illeciti. 2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione. 3 Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.

Uebersicht

Art. 220 ZGB — Art. 220 ZGB