1In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
2Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 312 ; FF 2018 4901 ).
1Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell’uno agli atti di disposizione dell’altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione. 2 Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.
Uebersicht
Art. 217 ZGB — Art. 217 ZGB