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Testo di legge
Fedlex ↗

1A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.

2I crediti sono compensati.

1La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un’unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi. 2 Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte. 3 Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.

Uebersicht

Art. 215 ZGB — Art. 215 ZGB