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Testo di legge
Fedlex ↗

In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.

1Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.

Uebersicht

Art. 211 ZGB — Art. 211 ZGB